Mediazione e Conciliazione

Dal 28 marzo 2011 il tentativo di conciliazione è divenuto obbligatorio nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, diffamazione con il mezzo della stampa e con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, (sospesa in materia di locazione e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti) obbligatorio da marzo 2012.
Il tentativo deve essere esperito obbligatoriamente prima dell’inizio della causa.
- Durata del procedimento: max 4 mesi. Il primo incontro tra le parti deve essere fissato entro 15 gg dal deposito della domanda presso l’Organismo scelto.
- Caratteristiche: procedura snella, senza formalità, riservatezza le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio.
- Aspetto fiscale: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati è riconosciuto in caso di successo della mediazione un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa e sino ad euro 500,00.
L’accordo è titolo esecutivo.
Le parti sono libere di scegliere di farsi accompagnare ed assistere da professionisti di fiducia.
Rif. Normativi: D.lgs n° 28 del 2010
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